domenica 5 maggio 2013

L’abusivismo in Riabilitazione




                                                 L'ABUSIVISMO IN RIABILITAZIONE

A causa di carenze legislative, è purtroppo presente e assai ramificato, soprattutto nel settore della Riabilitazione in cui opera il Fisioterapista, il fenomeno dell’abusivismo.

“A fronte di circa 50.000 Fisioterapisti/Terapisti della Riabilitazione abilitati ad esercitare la professione, ci sono in Italia almeno 100.000 personaggi, non altrimenti definibili che con il nome di millantatori, che senza essere edotti di cosa sia la Riabilitazione, né possedere titoli e prerogative per esercitarla, disinvoltamente praticano le loro sciagurate ‘manipolazioni’ su sprovveduti quanto inconsapevoli cittadini” (da un Documento dell’Associazione Italiana Terapisti della Riabilitazione – A.I.T.R., ora Associazione Italiana Fisioterapisti – A.I.FI.).
Il fenomeno è preoccupante, perché “…almeno il 5% degli italiani che giornalmente si affidano a interventi di Riabilitazione, incappando in sedicenti riabilitatori, subiscono danni gravi, talvolta addirittura irreversibili… La falsa Riabilitazione non si annida solo presso compiacenti cliniche o studi privati, ma prospera spesso anche presso pubbliche strutture nosocomiali, create, invece, per salvaguardare al meglio la salute del cittadino” (Documento A.I.T.R./A.I.FI. citato).

Sono inoltre da considerare abusivi della Riabilitazione, quegli operatori, del comparto sanità e non, che in possesso di altre competenze e formati per altre attività, si “autopromuovono” Fisioterapisti/Terapisti della Riabilitazione ed “esercitano” la professione.

Non sono, così, da considerare Fisioterapisti i professori di educazione fisica, i cosiddetti ISEF, o i più recenti Laureati in Scienze Motorie, in quanto operatori formati per il settore dell’istruzione e dello sport, o, al massimo, per l’area “della prevenzione e dell’educazione (non riabilitazione) motoria adattata, finalizzata a soggetti di diversa età e a soggetti disabili”.
La Legge istitutiva della “Laurea in Scienze Motorie” (D.L. 8 maggio 1998 n.178, pubblicato sulla G.U. n.131 dell’8.6.’98) che riguarda tali operatori, stabilisce infatti testualmente, al punto 7 dell’art.2 che: “Il Diploma di laurea in scienze motorie non abilita all’esercizio delle attività professionali sanitarie di competenza dei laureati in medicina e chirurgia e di quelle di cui ai profili professionali disciplinati ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni”, fra cui, appunto, si trova il Profilo del Fisioterapista/Terapista della Riabilitazione.

Nel 2006 è stato fatto un subdolo e vergognoso tentativo di rendere equipollente la laurea in scienze motorie a quella in Fisioterapia, introducendo di soppiatto in una legge di urgente approvazione, il famigerato art. 1-septies, che prevedeva appunto tale equipollenza tramite una non ben precisata frequenza a indefinito “corso su paziente”. L’art. 1-septies  è rimasto “lettera morta” per 5 anni e due legislature ed e stato definitivamente abrogato dall’Aula del Senato il 5 aprile 2011, che ha definitivamente convertito in legge il ddl 572/B.

Non sono da considerare Fisioterapisti neppure i cosiddetti cinesiologi.
La “cinesiologia”, cioè lo studio del movimento, é disciplina comune sia agli ISEF che ai fisioterapisti, ma curare il movimento o con il movimento, spetta esclusivamente a chi svolge un’attività sanitaria abilitata.

Non sono da considerarsi Fisioterapisti neppure i cultori di quelle che vengono definite “medicine naturali” o “terapie non convenzionali”, come l’osteopatia, la chiropratica, lo schiatzu, il micromassaggio estremo-orientale, l’auricoloterapia, altre discipline della Medicina Orientale, ecc.
L’efficacia terapeutica di molte medicine naturali e terapie non convenzionali è ampiamente dimostrata, ma  poiché esse intervengono nella sfera della salute e della patologia, il loro esercizio e la loro pratica si ritiene debbano essere di esclusiva pertinenza delle professioni sanitarie abilitate alla pratica terapeutica (come il Fisioterapista) e non di operatori (o individui) privi di formazione di base specifica. Non devono essere confusi terapia e soggetto che la pratica. “L’esistenza di una terapia o di una metodica terapeutica, non individua necessariamente una professione (ovvero un profilo professionale). Ogni terapia o metodica terapeutica, costituisce solamente “uno strumento a disposizione del professionista sanitario, deputato al suo utilizzo, che la applicherà in scienza e coscienza, a seconda dell’opportunità o della effettiva necessità della persona assistita” (da un Documento dell’A.I.T.R/A.I.FI. al riguardo). In altre parole, non possono essere considerati Fisioterapisti l’osteopata, il chiropratico, lo schiatzuterapista, l’auricoloterapista, ecc., perché la conoscenza della terapia non abilita automaticamente al suo esercizio e non denomina un operatore sanitario specifico.

E’ equipollente come titolo al Fisioterapista, invece il massofisioterapista con diploma  triennale conseguito in base alla legge 403/71 diplomatosi entro il 17 marzo 1999 da corsi iniziati entro il 31 dicembre 1995. Questo operatore gode dell’equipollenza automatica  in base all’articolo 4, comma 1, della legge 42/99.

Il massofisioterapista biennale, con titolo  conseguito in base alla legge 403/71 e diplomatosi entro il 17 marzo 1999, da corsi iniziati entro il 31 dicembre 1995, può godere della equivalenza (non equipollenza) al fisioterapista in base all’articolo quattro, comma due, legge 42/99. La procedura per il riconoscimento dell’equivalenza si avvia su istanza dell’interessato e deve essere inoltrata, a partire da giugno 2012, alla Regione o alla Provincia Autonoma che ha autorizzato e svolto il corso al termine del quale è stato conseguito il titolo di cui si chiede la valutazione ai fini dell’equivalenza.

Non lo è invece in assoluto il massaggiatore sportivo, i cui compiti sono definiti dalla sua stessa denominazione.Il titolo di  massaggiatore sportivo è conseguibile sia da masso-fisioterapisti equipollenti-equivalenti, che da fisioterapisti, come approfondimento della formazione base, con appositi corsi.

Non sono professione sanitaria di area riabilitativa nemmeno i Massaggiatori Capo Bagnini degli stabilimenti idroterapici (MCB) che alcune Regioni hanno ripreso  a formare grazie al  fatto che il Regio Decreto 1334 del 1928 non è mai stato soppresso. 
Questo operatore rientra tra  è le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
Di questa figura si è interessato il Tar di Milano che, con sentenza n. 676/11, ad oggi esecutiva, fa proprie le indicazioni  del Ministero della Salute, secondo le quali il MCB può “svolgere  la propria attività esclusivamente in rapporto di dipendenza e sotto la supervisione e responsabilità del fisioterapista“.
Inoltre, sempre in sentenza, si chiarisce che il suo campo operativo  resta limitato allo svolgimento di compiti meramente esecutivi e, anche se non è chiaro quali siano, di sicuro non può andare ad intaccare gli atti riservati alle professioni sanitarie. 
Questa figura poi, anche per il Giudice,  non risulta tra quelle necessarie per ottenere l’accreditamento delle Strutture, ma potrebbe essere assunta eventualmente in sovrappiù.

Ricostruendo, poi, l’impianto normativo,  il Giudice, boccia senza mezzi termini anche i massofisioterapista post ’96, quando asserisce che: ” Tutte le altre tipologie di impiego nel settore sono state considerate soppresse, così come i relativi corsi di formazione, salvo l’eventuale riordino in base alla nuova normativa sull’ordinamento universitario“. (omissis) ” per cui  se ne può concludere che l’unica figura professionale ormai ammessa dall’ordinamento nell’indicato settore di attività è quella di fisioterapista”.

Sul massofisioterapista post 1996 è intervenuto anche il Tar dell’Umbria che con sentenza n.  5 del 15 gennaio 2010 ne cambia lo status: da professione sanitaria ausiliaria a operatore di interesse sanitario, con nessuna autonomia.
Il Giudice, dopo aver spiegato correttamente come ad oggi non sia più possibile formare professioni sanitarie diverse da quelle previste dalla normativa vigente, scopre, da un vecchio mansionario del massofisioterapista del 1976, che questo operatore ” non esercita la propria attività con autonomia professionale, in quanto svolge terapie che gli competono in ausilio all’opera dei medici e secondo le istruzioni del sanitario” e pensa si possano continuarne i corsi di formazione, perchè “operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie“. 
Questo grazie alla legge 43/06 là dove afferma che “Resta ferma la competenza delle regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie. Operatori questi che, però, non si possono confondere nemmeno con  le arti, perchè, come ha sancito la Corte Costituzionale, con sentenza. 300/2007,  sono riferiti esclusivamente ad attività aventi carattere “servente” ed “ausiliario” (come l’Operatore Socio Sanitario – OSS) peraltro ad un livello inferiore rispetto a quello proprio delle «arti ausiliarie delle professioni sanitarie», anche esse rientranti nella materia delle professioni di cui all’art. 117, terzo comma e quindi di competenza statale. Anche per il Tar umbro resta fermo che: ” Come esposto, in base all’articolo 1, della legge 43/2006, la soppressione delle figure professionali sanitarie non più attuali deriva automaticamente dalla mancata inclusione nell’elenco di quelle espressamente riconosciute dal d.m. 29 marzo 2001″, tra le quali non figura il massofisioterapista. Questa sentenza è attualmente avanti al Consiglio di Stato.


NOTA BENE
Le figure professionali di massaggiatore e operatore della salute (Mos), operatore del massaggio sportivo e  quello di operatore di tecniche orientali create da Regione Lombardia, sono state soppresse dai vari gradi di giudizio dei tribunali competenti. I titoli rilasciati non hanno nessuna valenza e non abilitano a niente.

L’abusivismo in Riabilitazione produce anche un danno economico, sia all’utente (in termini di tariffe spesso esagerate, non giustificate dalla necessaria professionalità e sovente neppure fatturate), sia agli Enti legalmente preposti all’erogazione di simili prestazioni (che si vedono sottrarre pazienti), sia allo Stato (in termini di evasione fiscale).
Tale attività illegale può configurarsi come vera e propria truffa e, opportunamente sensibilizzati al riguardo dalle Associazioni di categoria e dalle Associazioni dei consumatori, se ne stanno occupando con sempre maggior frequenza i Nuclei Antisofisticazioni (N.A.S.), che hanno intensificato i controlli su tutto il Territorio Nazionale.
A ribadire ulteriormente la diffusione e la pericolosità del fenomeno dell’abusivismo in Riabilitazione, sta anche il fatto chenel 1997 è stata fondata, a Trento, l’Associazione Nazionale Vittime dell’Abusivismo in Riabilitazione (A.N.V.A.R.), con lo scopo di tutelare ed informare pazienti ed operatori del settore. Fondatrice una giovane signora trentina, vittima di gravi lesioni fisiche permanenti, causate da un “riabilitatore” abusivo a cui si era affidata con fiducia (e poca informazione) .




OPERATORI CHE NON SONO ABILITATI AD OPERARE NEL SETTORE SANITARIO
MASSOTERAPISTI
Una nota circolare del Ministero (12/9/2002, DIRP/V/02/2715) ha chiarito che attualmente la figura del massoterapista NON ESISTE e gli eventuali corsi NON ABILITANO nessuno. In questi termini possono essere perseguiti se promettono abilitazione nel settore “riabilitazione”, “rieducazione”,”fisioterapia”,etc…
MASSAGGIATORI SHIATSU
Quella del massaggio Shiatsu è da considerarsi pratica sanitaria a tutti gli effetti come da recente (e ancora poco conosciuta) nota del Ministero della Salute.
Il Ministero, rispondendo ad un quesito dell’Autorità Giudiziaria/Ordine pubblico, relativa all’esercizio dello Shiatsu in Italia, ha chiarito che “esistono due tipi di massaggi (estetico oppure curativo). Lo shiatsu rientra tra le attività curative, pertanto tale pratica spetta al medico, al fisioterapista e al massofisioterapista” (7 luglio 2002 DIRP/III/MDAL/02/8974, Proc. Pen. 8075/01 R.g..) Ovvio che per massofisioterapista è necessario intendere l’operatore in possesso di titolo valido.
MASSOFISIOTERAPISTI  DIPLOMATI  IN  CORSI  INIZIATI  DOPO  IL  1996
I titoli rilasciati a seguito dei corsi iniziati dopo il 1996 non sono da ritenersi validi, perché emessi in contrasto di Legge dello Stato, art.6 D.Lgs 502/92. Lo Stato ha infatti disposto la chiusura di tutte le scuole per massofisioterapista dal 1992, delegando la formazione alle Università. Le Regioni non possono creare nuove figure sanitarie. Il T.A.R. Piemonte, con sentenza n. 223/03 depositata il 18 febbraio 2003, ha escluso che al di fuori delle professioni sanitarie individuate secondo il disposto dell’articolo 6, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92, possano permanere o essere introdotte altre figure sanitarie, anche da parte delle Regioni, senza con ciò tradire la “ratio” della riforma voluta dal legislatore per allineare il nostro ordinamento a quello europeo.
ISTRUTTORI DI EDUCAZIONE FISICA O LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE
Lo stesso Decreto Istitutivo del C.d.L. in Scienze Motorie sancisce che questi operatori non possono operare nel campo delle professioni sanitarie, tra le quali è compreso il fisioterapista. Inoltre il Ministero della Sanità, in una sua nota, ha dichiarato che “il diplomato ISEF non trova legittimità in alcun modo ad operare nel settore terapeutico-riabilitativo, proprio del Fisioterapista, giacché il primo, pur operando sul benessere del corpo, come pure opera la seconda figura, effettua interventi di ambito, per così dire, fisiologico, laddove l’intervento del Fisioterapista mira, invece, attraverso l’intervento e le manovre terapeutiche a restaurare, per quanto possibile, la funzionalità di strutture fisiche colpite da forma patologica”. Il precedentemente citato art. 1-septies della legge 27/2006, che voleva rendere equipollente la laurea in scienze motorie a quella in fisioterapia, tramite frequenza ad imprecisato “corso su paziente”, è di fatto stato abrogato, ripristinando la legalità.
AVVERTENZE AI PAZIENTI E AI PROFESSIONISTI IN MATERIA DI ABUSIVISMO
Chiunque eserciti abusivamente una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato, commette il reato di “Esercizio abusivo di una professione”, ex art. 348 del Codice Penale.
Il fisioterapista, come gli altri professionisti sanitari, incorre nel reato di “Omessa denuncia”, ex art. 362 del C.P., se “omette o ritarda di denunciare all’Autorità competente un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio”.
Ogni assegnazione di compiti e mansioni proprie del fisioterapista a personale privo di titolo valido è illegittimo e può inoltre comportare, in caso di eventi lesivi e non, una responsabilità in sede giudiziaria civile e/o amministrativa, da parte degli amministratori e dei funzionari dei centri dove viene eseguita in modo abusivo questa mansione. Una ulteriore loro responsabilità deriva dalla violazione dell’art. 348 del C.P.

2 commenti:

  1. ma smettila,il massaggiatore capo bagnino deve avere un fisioterapista modi gufo dietro le spalle per svolgere un massaggio o manovra meccanica su un tessuto?
    Questo Paese è ridicolo!il mercato è saturo di venditori di fumo

    RispondiElimina
  2. quante lotte quanti soldi spendono avvocati e associazioni varie per queste battaglie imbarazzanti!ognuno facesse il suo,invece siamo in un mondo dove vincono le lobby farmaceutiche,un mondo di ammortizzazione dei costi dei vari elettromedicali!Cavolo fisioterapista è equipollente di saper fare tutto e operare in ogni campo!
    Ma senza grandi polemiche un massaggiatore austriaco,se dovesse venire in Italia e chiede la conversione del suo titolo,e gli danno quello del MCB cosa fa?basta ha una croce sopra!una stella tatuata sul petto manco fosse un ebreo nel 1945!e cosa fa?il lavapiatti?
    Se uno ha scelto di fare il Massaggiatoe arte tramandata da anni e anni,fara' il massaggiatore nelle sue competenze!se poi per abusivismo parli di un massaggiatore che tratta un oncologico,un neurologico allora hai ragione!ma finche' fa il massaggiatore sta facendo il suo,in base al suo mansionario!
    ma poi quelli che vanno in repubblica ceca?in Romania?o spagna a studiare fisioterapia?perche' qua i test non gli hanno mai passati?quelli van bene?perche' son fisioterapisti!!!dai smettiamola di pisciare contro vento!quando uno è competente non ha paura" degli "abusivi"

    RispondiElimina